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La politica di Deloitte in materia di Whistleblowing

Introduzione


Le società del Network Deloitte italiano si sono adeguate alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (il “Decreto Whistleblowing”), nonché alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), adottando i necessari strumenti di segnalazione aziendali degli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing.

Di seguito, sono riportati sinteticamente i principali profili attinenti all’invio e alla gestione delle segnalazioni. Per gli elementi di dettaglio, si rimanda alla Procedura adottata ai sensi della predetta normativa (“Procedura Whistleblowing”) che ha come scopo: (i) identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni, circoscrivendone l’oggetto, (ii) identificare i canali e le modalità operative attraverso cui effettuare segnalazioni e la gestione delle stesse da parte del Team incaricato, nonché (iii) informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

L'oggetto della segnalazione


La segnalazione dovrà avere ad oggetto violazioni relative ai fatti (anche di natura omissiva), riferibili ai professionisti di Deloitte o a Terzi, che possano integrare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Le segnalazioni dovranno avere ad oggetto fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza e che ritenga fondate al momento della segnalazione.

Non rientrano nell’oggetto della segnalazione:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale;
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste attinenti al rapporto individuale di lavoro;
  • le notizie prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili.

Canali di segnalazione


Ai sensi del Decreto Whistleblowing, Deloitte ha predisposto i seguenti canali di segnalazione:

  • la piattaforma “Deloitte Whistleblowing System”, tramite cui è possibile effettuare anche segnalazioni anonime;
  • la casella di posta elettronica dedicata, itwhistleblowing@deloitte.it;
  • il numero telefonico +39 0283327937, abilitato alla ricezione di messaggistica vocale;
  • la possibilità di un incontro di persona con un membro del Team incaricato, previo appuntamento da concordare alla casella di posta elettronica o al numero telefonico, di cui ai precedenti punti.

La gestione delle segnalazioni e tutela della riservatezza


Tutte le segnalazioni effettuate saranno trattate in modo confidenziale e saranno indirizzate al Team incaricato che ne verificherà il contenuto ed effettuerà le necessarie attività di indagine e accertamento.

A partire dalla ricezione della segnalazione, Deloitte si impegna a garantire la massima riservatezza in merito all’identità del segnalante, al contenuto della segnalazione ricevuta e all’attività compiuta al riguardo nonché a qualsiasi altra informazione da cui sia deducibile tale identità, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le tutele accordate al segnalante, ai sensi del Decreto Whistleblowing nonché della Procedura Whistleblowing, sono estese anche:

  • al facilitatore;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

È espressamente vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, in ragione della segnalazione inoltrata.

Il trattamento dei dati personali


Il trattamento di dati personali, riconducibili alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni, è effettuato nel rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di protezione di dati personali, nonché alla Procedura Whistleblowing cui si rimanda per gli elementi di dettaglio.

A seguito della ricezione della segnalazione, saranno fornite le adeguate informazioni al segnalante e ai soggetti coinvolti nella segnalazione medesima.