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Il termine del periodo di transizione si avvicina e, a partire dal 1° gennaio 2021, gli effetti della Brexit saranno operativi.
In particolare, il tema della tutela dei diritti dei cittadini dei Paesi coinvolti è al centro dei dibattiti e delle trattative. Il Regno Unito e gli Stati membri hanno emanato delle linee guida e chiarito gli adempimenti da ottemperare per salvaguardare i diritti acquisiti, al 31 dicembre 2020, dai rispettivi cittadini lavoratori nei singoli Paesi.
Per evitare di incorrere in aggravi amministrativi o, nella peggiore delle ipotesi, nell'impossibilità di continuare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa nello Stato ospitante, è consigliabile che i datori di lavoro adottino un approccio attivo al fine di garantire che tutti i loro dipendenti interessati siano in possesso dei requisiti conformi e mantengano il loro diritto a lavorare legalmente al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Il Regno Unito ha previsto una procedura per confermare i diritti acquisiti al 31 dicembre 2020 dei cittadini UE mediante l’EU Settlement Scheme. Tale procedura, eseguibile on-line entro il 30 giugno 2021, dai cittadini UE già presenti sul territorio britannico al 31 dicembre 2020, serve a confermare il diritto a soggiornare (per lavoro, studio etc.) nel Regno Unito oltre tale data.
Inoltre il 19 febbraio scorso il governo britannico ha pubblicato un documento che illustra dettagliatamente il nuovo sistema di immigrazione a punti che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Tale data coinciderà con la fine del diritto alla libera circolazione all’interno dell'Unione Europea dei cittadini britannici. Il sistema si applicherà sia ai cittadini non comunitari che a quelli dell'UE (ad eccezione dei titolari di passaporto irlandese) e, coloro che si recheranno nel Regno Unito per motivi di lavoro, dovranno soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio avere un’offerta di lavoro che preveda un salario minimo prestabilito, etc.
Anche l’Italia ha previsto una procedura che conferma i diritti acquisiti dei cittadini britannici al 31 dicembre 2020. Infatti, è richiesto che i cittadini del Regno Unito già presenti sul territorio italiano a tale data, risultino iscritti nell’Anagrafe del Comune di competenza ed abbiano già ottenuto la c.d.
“Attestazione di iscrizione anagrafica”, a partire dal 1 gennaio 2021 potranno far richiesta del “documento di soggiorno in formato elettronico” presso la Questura competente per luogo di residenza.
Inoltre come confermato dalle autorità italiane, dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito, non si applicheranno più le regolamentazioni previste per i cittadini dell’Unione Europea.
Infatti i cittadini britannici che faranno ingresso in Italia dal 1° gennaio 2021 e che non risultino iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente entro tale data, saranno soggetti alle stesse procedure immigrative previste dal Testo Unico sull’Immigrazione riservate ai cittadini non-UE.
Il Ministero competente ha inoltre disposto che i sistemi telematici utilizzati per le procedure immigrative previste per i cittadini non-UE, saranno aggiornati (con anche l’indicazione della cittadinanza britannica) solo a decorrere dal 1 gennaio 2021. Solo da tale data sarà quindi possibile presentare richiesta di Nulla Osta al lavoro anche per i cittadini britannici.