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Carbon Border Adjustment Mechanism, cosa cambia per le imprese con l’entrata in vigore del regime definitivo

Dal primo gennaio 2026 il CBAM è a tutti gli effetti uno strumento operativo e vincolante, destinato a incidere in modo strutturale sulle strategie di approvvigionamento di molte imprese

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è uno degli strumenti più innovativi e strategici della politica climatica dell’Unione europea. Introdotto nell’ambito del pacchetto Fit for 55, il CBAM mira a integrare la dimensione ambientale nelle dinamiche del commercio internazionale, estendendo il principio del “prezzo del carbonio” anche alle importazioni di determinati beni ad alta intensità emissiva provenienti da Paesi terzi.

In termini sostanziali, il meccanismo assoggetta tali importazioni a un onere equivalente a quello sostenuto dalle imprese europee nell’ambito dell’EU Emissions Trading System (EU ETS), neutralizzando il rischio che le produzioni più inquinanti vengano delocalizzate al di fuori dell’Unione per aggirare gli standard ambientali più rigorosi. Il CBAM si configura, pertanto, non come una misura protezionistica, ma come uno strumento di allineamento competitivo e di tutela dell’integrità ambientale del mercato interno.

Sotto il profilo soggettivo, il CBAM coinvolge direttamente gli importatori UE di specifiche categorie di merci - inizialmente ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, energia elettrica e idrogeno - ma produce effetti sistemici lungo l’intera catena del valore, incidendo anche sui fornitori extra-UE, sui processi di procurement, sulla rendicontazione ESG e sulla governance aziendale. La raccolta, la verifica e la tracciabilità dei dati relativi alle emissioni incorporate diventano, infatti, un elemento centrale della strategia di sostenibilità e di gestione del rischio regolatorio delle imprese.

Nuove sfide e opportunità per la compliance delle imprese

Il 2026 segna una svolta decisiva nella politica climatica dell’Unione europea con l’avvio del regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dopo una fase transitoria caratterizzata da obblighi meramente dichiarativi e da una funzione prevalentemente sperimentale e conoscitiva, dal primo gennaio 2026 il CBAM è a tutti gli effetti uno strumento operativo e vincolante, destinato a incidere in modo strutturale sulle strategie di approvvigionamento dall’estero, sulla governance interna e sui presìdi di compliance delle imprese operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di carbon leakage.

Nuove responsabilità per gli importatori

L’entrata in vigore del regime definitivo impone agli importatori un approccio alla compliance di tipo strutturale e non più meramente formale. Il rispetto della normativa CBAM richiede infatti l’integrazione di competenze doganali, ambientali, fiscali e finanziarie, nonché l’adozione di adeguati assetti organizzativi e di controllo.

Elemento centrale del sistema è la figura del dichiarante CBAM autorizzato, il cui riconoscimento presuppone non soltanto il possesso di requisiti soggettivi, ma anche la dimostrazione dell’esistenza di processi interni idonei a garantire la corretta raccolta, gestione e tracciabilità dei dati relativi alle emissioni incorporate.

Tra i principali obblighi introdotti dal regime definitivo si segnalano:

  • Obbligo di dichiarazione annuale: entro il 30 settembre di ogni anno (a decorrere dal 2027), gli importatori sono tenuti a presentare una dichiarazione CBAM riferita alle importazioni effettuate nell’anno solare precedente, indicando per ciascun prodotto le emissioni incorporate, determinate secondo metodologie armonizzate a livello unionale.
  • Valori effettivi e valori default: il calcolo delle emissioni può basarsi su dati effettivi (actual values), certificati da un verificatore accreditato, oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, su valori default, strutturalmente più elevati e penalizzanti. La scelta della metodologia assume quindi una rilevanza economica diretta, incentivando una gestione proattiva e accurata dei flussi informativi lungo la catena di fornitura.
  • Acquisto e restituzione dei certificati CBAM: i certificati, acquistabili a partire dal 1° febbraio 2027 tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Commissione europea, devono essere restituiti entro il 30 settembre di ciascun anno in quantità corrispondente alle emissioni dichiarate. Il sistema prevede meccanismi di flessibilità per la gestione delle eccedenze, con possibilità di riacquisto o cancellazione dei certificati non utilizzati, secondo tempistiche definite (31 ottobre e 1° novembre).
Prospettive di evoluzione

Il CBAM è concepito come un meccanismo dinamico e suscettibile di progressiva espansione. A partire dal 2028 è infatti prevista una possibile estensione dell’ambito oggettivo a circa 180 categorie di prodotti downstream, tra cui componenti meccanici, parti di veicoli e apparecchiature industriali, con l’obiettivo di intercettare porzioni sempre più ampie delle catene del valore.

Permangono tuttavia rilevanti profili di incertezza: l’assenza di misure compensative per le esportazioni dell’Unione, i dubbi interpretativi relativi all’applicazione del CBAM ai regimi doganali speciali e la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti. La sfida principale consisterà nel garantire un equilibrio sostenibile tra tutela ambientale, certezza del diritto e competitività del sistema produttivo europeo.

Conclusioni

Il 2026 rappresenta un banco di prova decisivo per il CBAM e, più in generale, per l’attuazione del Green Deal europeo. Le imprese sono chiamate a una gestione sempre più consapevole, integrata e preventiva della compliance, in un contesto caratterizzato da crescente complessità normativa e da un’attenzione sempre maggiore al controllo dei costi.

In tale scenario, l’investimento in processi, tecnologie e competenze specialistiche costituisce la chiave per trasformare l’adempimento regolatorio da mero obbligo a leva strategica di innovazione, posizionamento competitivo e leadership in materia di sostenibilità.